L’art. 169 sexies disp. att.cpc. prevede che presso ogni tribunale sia istituito un elenco di soggetti specializzati di cui all’art. 532 c.p.c. (Vendita a mezzo di commissionario) che dispone “le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’art. 169-sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario”.
L’art 169 sexies disp. att. c.p.c. stabilisce che:
L’Elenco è formato dal Presidente del Tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica.