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Tirocinio ex art. 73 D. Lgs 69/2013, convertito in L. 98/2013

Il tirocinio formativo ai sensi dell’art. 73 D. Lvo n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013, presso il Tribunale di Massa costituisce una importante occasione, per i laureati in giurisprudenza, per confrontarsi con la realtà giudiziaria, acquisire competenze ed esperienza nel settore dell’amministrazione della giustizia, imparare a conoscere le diverse professionalità a confronto, in particolare quella del magistrato, al quale il tirocinante sarà affidato e, più in generale, quella di tutti i soggetti che svolgono un ruolo decisivo nell’amministrazione della Giustizia. Durante il tirocinio, il tirocinante verrà affidato a diversi giudici del tribunale, competenti sia in materia civile (tra cui vi rientra anche l’ufficio del giudice del lavoro e l’ufficio del giudice delegato alle esecuzioni e alle procedure concorsuali) che in materia penale (comprendente la sezione Dibattimento e l’Ufficio Gip/Gup), affiancandoli in tutta la loro attività giudiziaria.

Il tirocinio ha una durata di 18 mesi. Il superamento con esito positivo dello stesso:

  • è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
  • è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
  • costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
  • costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato;
  • costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

Requisiti e presentazione domande

  • laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale;
  • media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
  • non aver compiuto i trenta anni di età;
  • requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Le domande di accesso al tirocinio dovranno essere presentate esclusivamente sulla piattaforma dedicata. 

Piattaforma tirocini formativi

In seguito al deposito della domanda e alla presa in carico da parte dell’ufficio, gli aspiranti tirocinanti dovranno contattare la dott.ssa Martina Giusti, presso la Segreteria Presidenza del Tribunale (martina.giusti@giustizia.it) per l’avvenuta comunicazione dell’inserimento della domanda e per la fissazione di un colloquio di presentazione con il Presidente del Tribunale.

Progetto formativo e presenza in ufficio

Il tirocinante potrà svolgere collaborando con il magistrato di affidatario le seguenti attività:

  • preparazione e studio dei fascicoli per l’udienza;
  • assistenza all’udienza;
  • assistenza alla discussione dei casi in camera di consiglio;
  • redazione di bozze di provvedimenti emessi dal giudice (in particolare sentenze, decreti ed ordinanze);
  • attività di ricerca giurisprudenziale e di approfondimento su argomenti indicati dal magistrato affidatario. Verranno concordati con il magistrato affidatario i giorni in cui il tirocinante dovrà essere presente in ufficio, in numero minimo di tre.

Il tirocinante dovrà tempestivamente indicare, alla presentazione della domanda, l’eventuale svolgimento di pratica forense e/o notarile, depositando l’iscrizione al registro dei praticanti.

Borsa di studio

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza di specifiche condizioni, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

Il Ministro della Giustizia determina annualmente, con proprio decreto: - i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica; - l’effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili. Le circolari relative ai termini, ai requisiti e alle modalità di presentazione delle domande di borsa di studio da parte dei tirocinanti verranno tempestivamente pubblicate sul sito del Tribunale di Massa, nella sezione dedicata ai tirocini ex art. 73.

Obblighi del tirocinante

Gli ammessi allo stage hanno l’obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione. I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio. Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l’attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell’Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali. Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell’ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.

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