Rif. Normativi: Decreto Ministero Giustizia 21/02/2011 n. 44 (regolamento PCT) art. 11 Provvedimento DGSIA 16/04/2014 (specifiche tecniche) e art. 13
Il fascicolo deve essere depositato nel Registro informatico di competenza (Contenzioso lavoro). Il numero di ruolo è assegnato dal SICID (Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale) in modalità automatica.
In caso di errore, non è possibile far migrare il procedimento nel registro di competenza.
Per tale motivo, un atto depositato nel registro errato non potrà essere accettato.
Allegati obbligatori:
Tutti gli atti devono essere in formato pdf o comunque nei formati previsti dall'art. 13 delle specifiche tecniche di cui al D.M. 16/04/2014.
Per le cause in materia di lavoro è stabilita l’esenzione dal pagamento del contributo unificato se la parte ha un reddito Irpef inferiore al triplo del reddito previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio ex art 76 D.P.R. 115/2002.
In caso vi siano familiari conviventi il reddito è elevato di euro 1.032,91 per ciascun familiare ex art 92 D.P.R. 115/2002.
Per verificare il diritto all’esenzione si renderà necessario fare riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi Irpef presentata dalla parte e, ove presenti, dai familiari conviventi. Pertanto nel caso in cui vi sia tale condizione, si renderà necessario allegare la dichiarazione sostitutiva della situazione reddituale o economica relativa all’anno precedente all’instaurazione del giudizio. (D.P.R. 28.12.2000 N.445) e documento di identità in corso di validità.
E’ obbligatorio indicare nelle conclusioni dell’atto introduttivo o in un atto separato la dichiarazione di valore della causa e il conseguente importo dovuto come contributo unificato secondo lo scaglione di riferimento, con la precisazione che, in caso di assenza di tale indicazione, il contributo che dovrà essere corrisposto è pari al massimo importo previsto per legge, ossia 1686.00 € (art. 13 comma 1 lettera G del DPR 115/2002)
Il C. U. è aumentato della metà, qualora nell’atto introduttivo del giudizio il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125, co. 1 c.p.c. e 16 co. 1bis del D.Lgs. n. 546/1992; Ovvero la parte ometta di indicare il codice fiscale.
E’ previsto il massimo scaglione ( € 843.00) in caso di mancata indicazione del valore della causa ovvero mancato deposito dell’autodichiarazione di esenzione.
In caso di omesso o insufficiente pagamento del Contributo Unificato all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo, ovvero di mancata allegazione dell’autodichiarazione di esenzione, si raccomanda di ottemperare alle richieste di sollecito della Cancelleria entro i termini dalla stessa assegnati, senza attendere che la pratica sia trasmessa all’Ufficio Recupero Crediti, onde evitare la lunga giacenza dei fascicoli da archiviare. In assenza di riscontro entro i termini indicati nell’avviso inoltrato, la Cancelleria provvede alla trasmissione degli atti all’Ufficio Recupero Crediti per l’inoltro della documentazione all’Agenzia delle Entrate (CONVENZIONE EQUITALIA GIUSTIZIA STIPULATA IL 28.12.2017 ARTT. 6 E SS.).
Il deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (2^ ricevuta - Ricevuta di Avvenuta Consegna RDAC), tale PEC è quella che rileva ai fini della tempestività del deposito, il quale si considera perfezionato in tale momento, ai sensi dell’art. 14 Provv. Giustizia 18/08/2011 (cc.dd. Specifiche tecniche) emanato in attuazione del DM Giustizia n. 44/2011; eventuali problematiche nel ricevimento della 3^ (Esito Controlli Automatici Deposito) e della 4^ ricevuta (Accettazione Deposito) non incidono sulla data del deposito. Si consiglia, quindi, di attendere l’esito della 4^ ricevuta prima di procedere ad un eventuale reinvio della busta telematica al fine di evitare invii multipli dello stesso atto.
Per ulteriori informazioni consultare il Portale Servizi Telematici al link sotto indicato.