Cos'è
Per la violazione di talune norme non penali sono previste sanzioni amministrative (di solito pecuniarie).
Contro il provvedimento che le applica al trasgressore, questi può proporre OPPOSIZIONE per ottenere l'annullamento totale o parziale del provvedimento, o almeno una riduzione della sanzione.
L'opposizione deve esser proposta davanti al Tribunale ordinario nei casi sotto elencati:
Normativa
Decreto Legislativo 1 settembre 2011 , n. 150, art. 5, 6 - Legge 24 novembre 1981, n.689, art.22.
Art. 5-6 D. Lgs. n. 150 del 2011 e art. 22 L. n. 689 del 1981
Chi può richiederla
Colui che riceve una sanzione amministrativa e la ritiene illegittima, non occorre (ma è consigliata) l'assistenza di un Avvocato.
Il ricorso deve essere presentato personalmente dall’intestatario dell’infrazione (se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato.
Nell'atto notificato al trasgressore è indicato il Giudice davanti a cui può essere fatta l'opposizione e il termine per proporla. L'opposizione deve, a pena di inammissibilità, esser fatta ENTRO 30 GIORNI (60 per residenti all'estero) dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Il ricorso deve esporre TUTTE le richieste ed eventuali prove (documenti e testimoni); va depositato nella cancelleria del Giudice del luogo della violazione, oppure spedito con posta raccomandata (NON è valido, invece, l'invio a mezzo fax o e-mail). Si può anche chiedere la sospensione dell'esecuzione.
Come si svolge
Qui trattiamo l'opposizione di competenza del Tribunale Ordinario.
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa dal Giudice, se richiesto e sentite le parti, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza; ma diviene inefficace se non è confermata con ordinanza alla prima udienza successiva.
Con il decreto che fissa l'udienza, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione o notificazione della violazione.
Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Alla prima udienza, il giudice:
A parte ciò, il giudice, entrando nel merito del ricorso, interroga liberamente le parti e promuove la conciliazione della lite (art.420, c.1, c.p.c.). Se il tentativo riesce, si redige un verbale di conciliazione avente efficacia di titolo esecutivo.
Il giudice accoglie l'opposizione se non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente [secondo il principio: "in dubio pro reo"].
Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza, oppure modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura inferiore (comunque mai al di sotto del minimo previsto dalla legge).