Cos’è
L'ordinanza–ingiunzione è un atto della pubblica amministrazione con il quale si notifica al soggetto il tipo di violazione e l'ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista. Questa fase è successiva al decorso del termine per il pagamento in misura ridotta possibile nel termine indicato nel verbale di accertamento dell'infrazione ("multa"). Il termine per l'opposizione è di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza–ingiunzione (60 giorni se l'interessato risiede all'estero).
Normativa di riferimento
Artt. 22 e 23 Legge 24/11/81 n.689; art. 204 C.d.S.
Chi può richiederlo
Il ricorso deve essere presentato personalmente dall’intestatario dell’infrazione (se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato.
Come si richiede e documenti
Il ricorso va richiesto:
L'opposizione si propone tramite ricorso in carta semplice e deve contenere:
Al ricorso bisogna allegare:
È ammessa, inoltre, la proposizione di opposizione con unico ricorso avverso più ordinanze–ingiunzioni emesse dalla stessa autorità.
Quanto costa
Contributo unificato a seconda dello scaglione in base al valore della causa
Approfondimento
La procedura di opposizione a ordinanza-ingiunzione è molto simile all’iter da seguire in caso di ricorso avverso verbali di violazione del codice della strada; al contrario, in caso di opposizione alla cartella esattoriale i passi da compiere risultano essere differenti. Di seguito vengono forniti alcuni utili chiarimenti.
Il ricorso avverso il verbale di violazione del codice della strada può essere alternativamente proposto, entro 30 gg. dalla notificazione, innanzi al Giudice di Pace ed entro 60 gg innanzi al Prefetto.
Se si fa ricorso al Prefetto contro le ordinanze–ingiunzioni emesse dallo stesso è poi possibile proporre opposizione al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla loro notificazione.
L’atto che si intende impugnare deve essere stato notificato o immediatamente contestato: non è previsto il ricorso avverso il preavviso di accertamento.
Il procedimento si svolge in contraddittorio tra le parti, in udienza innanzi al Giudice, e termina con l’emanazione di una decisione del Giudice di Pace che può essere:
Il soggetto che presenta ricorso deve avere la legittimazione attiva e deve essere il destinatario del verbale:
L’opposizione alla cartella esattoriale è possibile solo quando vi siano stati vizi di procedura nella sua formazione; in particolare quando sia mancata la notifica del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada o addirittura manchi la contestazione o l’accertamento dell’infrazione.
Se al contrario il verbale è stato elevato e notificato regolarmente (e non è stato opposto) è diventato titolo esecutivo, pertanto i successivi atti della Pubblica Amministrazione, il ruolo e le cartelle esattoriali, non possono più essere impugnati per vizi antecedenti secondo la normativa degli artt. 22 e 23 L. 689/81 (che come detto disciplina l’opposizione a sanzione amministrativa).
In quest’ultima ipotesi chi riceve una cartella esattoriale e ritenga che la pretesa sanzionatoria sia estinta oppure contesti la regolarità formale della cartella (vizi di forma attinenti il procedimento di esecuzione esattoriale e gli avvisi di mora) deve proporre l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e ss. cod. proc. civ. (N.B. il termine è di 5 giorni dalla notifica della cartella esattoriale).