La recente riforma introdotta dal D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha modificato il procedimento di nomina presidenziale degli arbitri predisposto dal legislatore per supplire all’inerzia della parte destinataria della domanda di arbitrato. L’art. 810, 2° comma, c.p.c. prevede infatti che «in mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione d’arbitrato oppure, se tale luogo è all’estero, al presidente del tribunale di Roma».
In particolare, è noto come l’art. 1, 15° comma, lett. h), l. 26 novembre 2021 n. 206 avesse onerato il governo di «prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell’autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza». Tale direttiva è stata attuata inserendo in coda al terzo comma dell’art. 810 c.p.c. il seguente periodo: «la nomina avviene nel rispetto di criteri che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine, della nomina viene data notizia sul sito dell’ufficio giudiziario».
RVG 1217/2024